Sentenza del Consiglio di Stato sulle distanze tra i fabbricati
L’ordinanza 424 del 27 gennaio 2010 in tema di distanze legali tra edifici chiarisce quali siano gli elementi che sono considerabili come ampliamenti, e quindi che debbano sottostare alle distanze minime imposte dai regolamenti comunali, e quali non. Le rampe di scale sono considerate dall’ordinanza come veri e propri ampliamenti e pertanto debbono sottostare ai limiti di distanze minime tra gli edifici, mentre “non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili”. L’ordinanza stabilisce che “rientrano nel concetto civilistico di costruzione le parti dell’edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati che, seppur non corrispondano a volumi abitativi coperti, siano destinati a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato”.
Pubblicato il: 24 febbraio 2010 in Ristrutturazioni.
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