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Tutto sulle detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico sull’esistente.

Schermature solari e detrazioni fiscali 65%

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La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) introduce, tra le altre novità, la possibilità di usufruire della detrazione fiscale per il risparmio energetico per l’installazione di sistemi di schermatura solare fino ad un massimo di detrazione di 60.000€.

Non sembra ancora chiaro se la detrazione spetti alla sostituzione di schermature esistenti o se la detrazione spetti anche alla nuova installazione e quali siano le caratteristiche tecniche che queste dovranno rispettare per poter accedere alla detrazione.

 

Risparmio energetico: 65% anche per il 2015

Le detrazioni fiscali per il risparmio energetico sono state introdotte per la prima volta con la legge finanziaria del 2006 (legge 296/2006), nel corso degli anni ha subito molti aggiornamenti ed anche molte semplificazioni sopratutto nell’ambito delle procedure e nella documentazione da conservare per ottenere la detrazione, che oggi rimane confermata al 65% per tutte le spese sostenute fino al 31/12/2015.
Riportiamo un piccolo riassunto e lo stato attuale dell’arte della normativa.
Le opere contemplate sono descritte all’articolo 1 commi dal 344 al 347:
– comma 344: ristrutturazione globale dell’edificio
– comma 345: a) coibentazione di pareti, pavimenti e tetti nonché schermature solari; b) sostituzione di finestre comprensive di infissi
– comma 346: installazione di pannelli solari termici
– comma 347: sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione o pompa di calore (anche per la sola produzione di acqua calda sanitaria).

L’importo detraibile massimo è di 100.000€ (pari ad una spesa totale di circa 154.000€), può essere raggiunto sia come somma dei commi 345,346,347 oppure direttamente attraverso il comma 344 (riqualificazione globale).
Per ogni comma sopra indicato sono definiti anche i limiti specifici di detrazione:
– comma 345: detrazione massima 60.000€
– comma 346: detrazione massima 60.000€
– comma 347: detrazione massima 30.000€

La detrazione spetta a chi sostiene le spese con la specifica procedura bancaria (bonifico parlante) e che abbia un diritto reale sull’immobile interessato dalla riqualificazione.
La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di uguale importo e parte dall’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Ricordiamo che tutte le spese devono essere correttamente fatturate come fornitura e posa in opera e che in presenza di beni significativi, debba essere eseguito il calcolo differenziato dell’IVA nelle due aliquote (agevolata al 10% ed ordinaria).

Semplificazioni detrazioni 65%

La legge di stabilità 2015 ha prorogato le detrazioni fiscali per tutto il 2015 confermando il 65%. Sono state introdotte anche delle semplificazioni negli adempimenti per l’ottenimento della detrazione fiscale del 65% per le opere di risparmio energetico.
Il decreto ha abolito l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute in più anni. Fino ad ora, infatti, se i lavori di riqualificazione energetica proseguivano per più anni, entro 90 giorni dalla fine dell’anno passato, il contribuente aveva l’obbligo di comunicare quanto speso nel corso dell’anno. Questo adempimento poteva essere inviato solo telematicamente da un CAF o da un professionista ed era condizione necessaria per poter accedere alle detrazioni per il totale dello speso in tutti gli anni per cui si sono protratti i lavori.
Oggi tale obbligo non c’è più e pertanto anche i pagamenti effettuati in anni differenti nessuna comunicazione preventiva deve essere inviata.
Resta ferma comunque la comunicazione da inviare all’ENEA e le asseverazioni da parte di un tecnico sulle opere svolte.