Risparmio energetico: 65% anche per il 2015

Le detrazioni fiscali per il risparmio energetico sono state introdotte per la prima volta con la legge finanziaria del 2006 (legge 296/2006), nel corso degli anni ha subito molti aggiornamenti ed anche molte semplificazioni sopratutto nell’ambito delle procedure e nella documentazione da conservare per ottenere la detrazione, che oggi rimane confermata al 65% per tutte le spese sostenute fino al 31/12/2015.
Riportiamo un piccolo riassunto e lo stato attuale dell’arte della normativa.
Le opere contemplate sono descritte all’articolo 1 commi dal 344 al 347:
– comma 344: ristrutturazione globale dell’edificio
– comma 345: a) coibentazione di pareti, pavimenti e tetti nonché schermature solari; b) sostituzione di finestre comprensive di infissi
– comma 346: installazione di pannelli solari termici
– comma 347: sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione o pompa di calore (anche per la sola produzione di acqua calda sanitaria).

L’importo detraibile massimo è di 100.000€ (pari ad una spesa totale di circa 154.000€), può essere raggiunto sia come somma dei commi 345,346,347 oppure direttamente attraverso il comma 344 (riqualificazione globale).
Per ogni comma sopra indicato sono definiti anche i limiti specifici di detrazione:
– comma 345: detrazione massima 60.000€
– comma 346: detrazione massima 60.000€
– comma 347: detrazione massima 30.000€

La detrazione spetta a chi sostiene le spese con la specifica procedura bancaria (bonifico parlante) e che abbia un diritto reale sull’immobile interessato dalla riqualificazione.
La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di uguale importo e parte dall’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Ricordiamo che tutte le spese devono essere correttamente fatturate come fornitura e posa in opera e che in presenza di beni significativi, debba essere eseguito il calcolo differenziato dell’IVA nelle due aliquote (agevolata al 10% ed ordinaria).

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